Contrasto satirico tra visione aziendale e realtà nei luoghi di lavoro bancari d’estate — immagine di Radio Bancari.L’estate in banca: tra retorica aziendale e disagi reali. Un’immagine che racconta la doppia realtà del microclima nei luoghi di lavoro.

Radio Bancari – Microclima Estremo
La tua voce

🧊🔥 MICROCLIMA ESTREMO?
IL LAVORATORE NON È UN TERMOSTATO

Diritti, doveri e strumenti per reagire al disagio termico in banca e assicurazioni

🎯Radio Bancari ti spiega come difendere i tuoi diritti sul microclima

Colleghi bancari e assicurativi, basta sudare d’estate e battere i denti d’inverno!

Quante volte vi è capitato di lavorare con 30 gradi in filiale perché “il condizionatore è rotto” o di dover indossare il cappotto in ufficio perché “il riscaldamento non funziona”?

Bene, oggi Radio Bancari vi spiega che NON dovete più sopportarlo!

La legge italiana è chiarissima: lavorare in condizioni termiche adeguate non è un privilegio, ma un DIRITTO costituzionale. E noi vi diciamo esattamente come farlo valere.

🚨LA REALTÀ NELLE NOSTRE AZIENDE

☀️In filiale d’estate:

  • Condizionatori guasti per settimane
  • Temperature che superano i 28-30 gradi
  • Clienti che si lamentano del caldo
  • Direzioni che fanno spallucce

❄️Negli uffici d’inverno:

  • Riscaldamento in manutenzione
  • Temperature sotto i 16 gradi
  • Colleghi costretti a lavorare con giacche e sciarpe
  • “Pazientate, arriva il tecnico”

BASTA!

Questi non sono disagi normali ma violazioni dei vostri diritti.

⚖️COSA DICE LA LEGGE

📜Il Decreto 81/2008

Art. 63 e Allegato IV: obbligo di mantenere temperature adeguate e proteggere i lavoratori dal disagio termico.

Art. 28: obbligo di valutare il rischio microclimatico nel DVR.

📌 Art. 63, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 impone che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti dell’Allegato IV.

🌡️I numeri che contano

Inverno
20-24°C
(INAIL: 18-22°C)
Estate
23-26°C
Limite Assoluto
26°C
Oltre = stress fisico

💪Cassazione Penale n. 38991/2006

Il datore è responsabile anche per guasti temporanei se non adotta misure alternative.

📌 la Cassazione ha chiarito che anche la temporaneità non esonera il datore da responsabilità.

💪Cassazione Civile n. 6631/2015

Riconosciuta la legittimità del rifiuto di lavorare con freddo eccessivo.

📌 confermata la tutela del lavoratore in ambienti inadeguati, con mantenimento della retribuzione.

🛡️I VOSTRI DIRITTI CONCRETI

📢DIRITTO DI SEGNALAZIONE

Art. 20 D.Lgs 81/08: dovere di segnalare condizioni pericolose.

📌 Ogni lavoratore ha l’obbligo di segnalare situazioni pericolose o carenze.

DIRITTO A MISURE IMMEDIATE

Il datore DEVE fornire subito:

  • Ventilatori o riscaldatori d’emergenza
  • Smart working temporaneo
  • Spostamento in locali idonei

🚨DIRITTO DI RIFIUTO

Art. 44 D.Lgs 81/08: diritto di allontanarsi in caso di pericolo grave e immediato.

📌 Il diritto è legittimo e non sanzionabile se esercitato in condizioni oggettive di pericolo.

🎯AZIONI PROGRESSIVE IN CASO DI DISAGIO CLIMATICO

1
📧 Segnalazione scritta al responsabile e RLS/RSA
2
🛠️ Attivazione Servizio Prevenzione e Medico Competente
3
❄️ Richiesta misure temporanee (ventilatori, smart working, spostamenti)
4
📣 Coinvolgimento sindacati territoriali o di gruppo
5
📸 Documentare tutto con foto, email e registrazioni
6
⚠️ Invio esposto ad ASL/Ispettorato
7
🚪 In caso di pericolo grave: diritto di astensione (Art. 44 D.Lgs 81/08)
📌 Escalation basata su normativa vigente e standard INAIL e tecnici (ISO 7730, ASHRAE 55).

💰QUANTO VI COSTA IL SILENZIO

🧠Danni alla salute:

  • Stress termico: cefalee, affaticamento, calo di concentrazione
  • Malattie respiratorie da sbalzi termici
  • Problemi muscolo-scheletrici da tensioni da freddo

📉Danni economici:

  • Malattie professionali riconoscibili INAIL
  • Assenteismo da condizioni insostenibili
  • Ridotta produttività certificata scientificamente

📌 IL SILENZIO COSTA. L’AZIONE RIPAGA.

📞CHI CHIAMARE

🚨Emergenze immediate:

  • ASL territoriale – Dipartimento Prevenzione
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro
  • INAIL – Consulenza Tecnica

📱

🔥 IL MESSAGGIO DI RADIO BANCARI

Colleghi, il messaggio è chiaro: BASTA SUBIRE!

Il disagio climatico è una violazione, non un inconveniente.

La legge vi tutela: agite! I diritti non si chiedono: si esercitano.

🎙️RADIO BANCARI – LA VOSTRA VOCE

📌 UNI EN ISO 7730 e ASHRAE 55 sono standard riconosciuti per il comfort termico.

Per casi specifici, consultare sempre i propri rappresentanti sindacali.